Termini e condizioni d'uso

1. DEFINIZIONI

1.1 NEL CONTESTO DEL PRESENTE ACCORDO, I TERMINI SOTTO INDICATI AVRANNO IL SEGUENTE SIGNIFICATO:

A) ACQUIRENTE: QUALUNQUE OPERATORE COMMERCIALE CHE ACQUISTI DA IMILANI OVVERO PROPONGA DI ACQUISTARE A IMILANI I PRODOTTI CHE QUEST’ULTIMA COMMERCIALIZZA;

B) CONFERMA D’ORDINE: INDICA IL DOCUMENTO CON IL QUALE IMILANI ACCETTA UNA PROPOSTA;

C) INCOTERMS2010: INCOTERMS DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE, NEL TESTO IN VIGORE ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELL’ORDINE;

D) ORDINE/I: INDICA IL CONTRATTO, FORMATO DALLA PROPOSTA D’ORDINE DELL’ACQUIRENTE E DALLA CONFERMA D’ORDINE DI IMILANI, CHE DISCIPLINA UNA FORNITURA DI PRODOTTI;

E) PARTI: IMILANI E L’ACQUIRENTE;

F) PRODOTTI: LA MERCE OGGETTO DELLA VENDITA O DELLA TRATTATIVA DI VENDITA;

G) PROPOSTA/E: LA/LE RICHIESTA/E DI ACQUISTO DI PRODOTTI INVIATA/E DALL’ACQUIRENTE A IMILANI.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (DENOMINATE QUI DI SEGUITO LE “CONDIZIONI”) SI APPLICANO TRA IMILANI S.R.L. (QUI DI SEGUITO “IMILANI”) E L’ACQUIRENTE ANCHE QUANDO LE STESSE NON SIANO STATE PATTUITE O RICHIAMATE DALLE PARTI.

2.2 EVENTUALI DEROGHE SARANNO VALIDE SOLO SE CONTENUTE IN DOCUMENTI SEPARATI E SOTTOSCRITTI DALLE PARTI.

2.3 LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DI TUTTI GLI ORDINI, ANCHE SE STIPULATI TELEFONICAMENTE, VERBALMENTE, A MEZZO FAX, E-MAIL O A MEZZO INTERNET.

2.4 NEL CASO DI EVENTUALI DIFFORMITÀ TRA LE DISPOSIZIONI QUI RICHIAMATE E QUELLE RISULTANTI NELL’ORDINE PREVARRANNO, IN OGNI CASO, QUESTE ULTIME.

3. FORMAZIONE DELL’ORDINE  

3.1 L’ACQUIRENTE POTRÀ FORMULARE PROPOSTE A IMILANI DIRETTAMENTE OVVERO A MEZZO GLI AGENTI ED I RAPPRESENTANTI DI QUEST’ULTIMA. UN ORDINE POTRÀ DIRSI COMUNQUE PERFEZIONATO SOLO A SEGUITO DELL’INVIO DI UNA CONFERMA D’ORDINE DA PARTE DI IMILANI CON RIFERIMENTO AD OGNI SINGOLA PROPOSTA.

3.2 IMILANI SI RISERVA ESPRESSAMENTE DI VALUTARE OGNI PROPOSTA NON ESSENDO VINCOLATA ALLA LORO ACCETTAZIONE.

3.3 EVENTUALI OFFERTE DI FORNITURA CHE SIANO RIVOLTE DA IMILANI ALL’ACQUIRENTE SI CONSIDERERANNO FERME ED IRREVOCABILI SOLTANTO SE SIANO QUALIFICATE COME TALI PER ISCRITTO DA IMILANI.

3.4 LUOGO DI CONCLUSIONE DELL’ORDINE SARÀ SEMPRE LA SEDE DI IMILANI, ANCHE PER ORDINI STIPULATI PER VIA INFORMATICA.

4. TERMINI DI CONSEGNA

4.1. IMILANI CONSEGNERÀ I PRODOTTI FRANCO FABBRICA (EXW INCOTERMS2010). SE RICHIESTO IMILANI SI OCCUPERÀ DEL TRASPORTO DEI PRODOTTI A RISCHIO, COSTI E SPESE DELL’ACQUIRENTE. L’EVENTUALE SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI TRASPOSTO DA PARTE DI IMILANI NON INCIDERÀ SUI RISCHI DELLA SPEDIZIONE CHE RESTERANNO COMUNQUE IN CAPO ALL’ACQUIRENTE AL PIÙ TARDI CON LA CONSEGNA DEI PRODOTTI AL PRIMO TRASPORTATORE.

4.2. LA CONSEGNA DEI PRODOTTI DOVRÀ AVVENIRE ENTRO IL TERMINE INDICATO NELL’ORDINE, COMPUTATO IN GIORNI LAVORATIVI, PRECISATO PERALTRO CHE I TERMINI DI CONSEGNA RESTANO PURAMENTE INDICATIVI E NON SONO TERMINI ESSENZIALI E, IN OGNI CASO, NON INCLUDONO I TEMPI DI TRASPORTO.

4.3. DAL RICEVIMENTO DELL’AVVISO DI MERCE PRONTA L’ACQUIRENTE DOVRÀ RITIRARE I PRODOTTI NEL TERMINE MASSIMO DI 10 (DIECI) GIORNI. IN DIFETTO, I PRODOTTI POTRANNO ESSERE STOCCATI ALL’APERTO, CON ESONERO DI IMILANI DA OGNI RESPONSABILITÀ E DECADENZA, A BENEFICIO DI QUEST’ULTIMA, DI TUTTE LE GARANZIE E CON ADDEBITO ALL’ACQUIRENTE DEI COSTI DI MOVIMENTAZIONE E MAGAZZINAGGIO SOSTENUTI DA IMILANI LA QUALE ALTRESÌ SI RISERVA LA FACOLTÀ DI FAR DEPOSITARE I PRODOTTI A SPESE DELL’ACQUIRENTE.

4.4. ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DALL’AVVISO DI MERCE PRONTA SARÀ FACOLTÀ DI IMILANI QUELLA DI EMETTERE REGOLARE FATTURA.

5. RECLAMI

5.1. EVENTUALI RECLAMI RELATIVI ALLO STATO DELL’IMBALLO, ALLA QUANTITÀ, AL NUMERO O ALLE CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI PRODOTTI (VIZI APPARENTI), DOVRANNO ESSERE NOTIFICATI A IMILANI, PER ISCRITTO, A PENA DI DECADENZA, ENTRO 8 (OTTO) GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEI PRODOTTI.

5.2. EVENTUALI RECLAMI RELATIVI A DIFETTI NON INDIVIDUABILI MEDIANTE UN DILIGENTE CONTROLLO AL MOMENTO DEL RICEVIMENTO (VIZI OCCULTI) DOVRANNO ESSERE NOTIFICATI A IMILANI, A PENA DI DECADENZA, ENTRO 8 (OTTO) GIORNI DALLA DATA DELLA SCOPERTA DEL DIFETTO E SEGNALATI A IMILANI CON LE MODALITÀ PREVISTE NELLE CONDIZIONI PER I RECLAMI / RESI.

5.3. IN NESSUN CASO AGENTI, CLIENTI O INTERMEDIARI DI IMILANI HANNO IL POTERE DI RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE QUEST’ULTIMA NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE

6. PREZZI 

6.1. I PREZZI DEI PRODOTTI SARANNO QUELLI INDICATI NEL LISTINO PREZZI DI IMILANI IN VIGORE AL MOMENTO DELLA CONCLUSINE DELL’ORDINE O, QUALORA IL PRODOTTO NON SIA INSERITO NEL LISTINO PREZZI O IL LISTINO PREZZI NON SIA DISPONIBILE, QUELLI INDICATI IN TALE CONFERMA D’ORDINE.

6.2. I PREDETTI PREZZI, SALVO PATTO CONTRARIO, SARANNO CALCOLATI FRANCO FABBRICA (EXW INCOTERMS2010). TALI PREZZI NON COMPRENDONO I COSTI DI IMBALLAGGI SPECIALI, SPEDIZIONE E TRASPORTO DAI LOCALI DEL IMILANI, CHE RESTANO A CARICO DELL’ACQUIRENTE. È ALTRESÌ A CARICO DELL’ACQUIRENTE, SALVO PATTO CONTRARIO, OGNI SPESA, TASS

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

7.1. OVE NELL’ORDINE NON SI SPECIFICHINO LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO ESSO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO A 30 GG. DATA FATTURA FINE MESE, MEDIANTE BONIFICO BANCARIO. IL PAGAMENTO SI CONSIDERA EFFETTUATO QUANDO LA SOMMA ENTRA NELLA DISPONIBILITÀ DI IMILANI PRESSO LA SUA BANCA IN ITALIA.

7.2. OVE LE PARTI ABBIANO PATTUITO IL PAGAMENTO ANTICIPATO SENZA ULTERIORI INDICAZIONI, SI PRESUME CHE IL PAGAMENTO ANTICIPATO SI RIFERISCA ALL’INTERO PREZZO DEI PRODOTTI INCLUSI NELLA FORNITURA.

7.3. OVE LE PARTI ABBIANO PATTUITO IL PAGAMENTO MEDIANTE RIMESSA DIRETTA, QUESTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE BONIFICO SWIFT – VALUTA FISSA A FAVORE DI IMILANI AL GIORNO IN CUI IL PAGAMENTO È DOVUTO – PRESSO LA BANCA INDICATA DA IMILANI.

7.4. IN CASO DI RITARDO DI PAGAMENTO RISPETTO ALLA DATA PATTUITA, VERRANNO APPLICATI ALL’ACQUIRENTE INTERESSI PARI AL TASSO MORATORIO. A IMILANI DOVRANNO INOLTRE ESSERE RIMBORSATI I COSTI SOSTENUTI PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON TEMPESTIVAMENTE CORRISPOSTE.

7.5. L’ACQUIRENTE NON È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE ALCUNA DEDUZIONE DAL PREZZO PATTUITO (AD ES. IN CASO DI PRETESI DIFETTI DEI PRODOTTI), SE NON PREVIO ACCORDO SCRITTO CON IMILANI.

8. FORZA MAGGIORE

8.1. SIA L’ACQUIRENTE CHE IMILANI POTRANNO SOSPENDERE L’ESECUZIONE DEI LORO OBBLIGHI CONTRATTUALI QUANDO TALE ESECUZIONE SIA RESA IMPOSSIBILE O IRRAGIONEVOLMENTE ONEROSA DA UN IMPEDIMENTO IMPREVEDIBILE ED INDIPENDENTE DALLA LORO VOLONTÀ QUALE AD ES. SCIOPERI, BOICOTTAGGI, SERRATE, INCENDI, GUERRE, SOMMOSSE E RIVOLUZIONI, REQUISIZIONI, EMBARGHI, INTERRUZIONI DI ENERGIA.

8.2. LA PARTE CHE DESIDERASSE AVVALERSI DELLA PRESENTE CLAUSOLA DOVRÀ COMUNICARE IMMEDIATAMENTE PER ISCRITTO ALL’ALTRA IL VERIFICARSI E LA CESSAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE.

8.3. QUALORA LA SOSPENSIONE DOVUTA A FORZA MAGGIORE DURI PIÙ DI OTTO SETTIMANE, CIASCUNA PARTE AVRÀ IL DIRITTO DI RISOLVERE L’ORDINE, PREVIO UN PREAVVISO DI 10 GIORNI, DA COMUNICARSI ALL’ALTRA PER ISCRITTO.

9. MUTAMENTO NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELL’ACQUIRENTE

9.1. IMILANI AVRÀ DIRITTO A SOSPENDERE L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA FORNITURA DEI PRODOTTI NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELL’ACQUIRENTE DIVENISSERO TALI DA PORRE IN SERIO PERICOLO IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTROPRESTAZIONE SALVO CHE SIA PRESTATA IDONEA GARANZIA.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GLI ORDINI STIPULATI TRA IMILANI E L’ACQUIRENTE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE ITALIANA.

10.2. QUALSIASI CONTROVERSIA CHE FACCIA RIFERIMENTO ALL’INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE, INADEMPIMENTO O RISOLUZIONE

11. CLAUSOLE FINALI

11.1. QUALORA UNA DELLE PARTI OMETTA DI INTRAPRENDERE UN’AZIONE GIUDIZIALE O DI ESERCITARE UN DIRITTO IN BASE ALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, TALE COMPORTAMENTO DI ACQUIESCENZA NON POTRÀ ESSERE INTERPRETATO COME UNA DEFINITIVA RINUNCIA AD ESERCITARE IN FUTURO LA STESSA AZIONE GIUDIZIALE O LO STESSO DIRITTO.

11.2. LA VENDITA DEI PRODOTTI DA PARTE DI IMILANI ALL’ACQUIRENTE NON FA SORGERE A FAVORE DI QUEST’ULTIMO UN DIRITTO DI ESCLUSIVA TERRITORIALE NÉ CONSENTE ALL’ACQUIRENTE DI ASSUMERE LA QUALITÀ DI DISTRIBUTORE O CONCESSIONARIO DI IMILANI.

11.3. QUALSIASI COMUNICAZIONE CHE L’ACQUIRENTE DOVRÀ INVIARE A IMILANI RELATIVAMENTE ALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC: IMILANISRL@LEGALMAIL.IT. LE SUDDETTE COMUNICAZIONI AVRANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA RICEZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO.

12. PRIVACY

12.1. AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 196/03 CON L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO L’ACQUIRENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA, ED ESPRESSAMENTE ACCONSENTE, CHE I PROPRI “DATI PERSONALI” FORNITI (ANCHE VERBALMENTE) O ACQUISITI NELL’AMBITO DI RAPPORTI DI VENDITA SIANO CONSERVATI PRESSO IMILANI NEI PROPRI ARCHIVI (CARTACEI, INFORMATICI O TELEMATICI) E TRATTATI NELL’AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA DEL IMILANI STESSO PER FINALITÀ GESTIONALI, ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI DI LEGGE, STATISTICHE, COMMERCIALI, DI MARKETING, PROMOZIONALI, DI TUTELA DEL CREDITO. TALI DATI POTRANNO INOLTRE ESSERE: (A) COMUNICATI A SOCIETÀ, ENTI, CONSORZI OD ASSOCIAZIONI AVENTI LE FINALITÀ DI TUTELA DEL CREDITO, (B) COMUNICATI/DIFFUSI A SOCIETÀ CONTROLLATE, CONTROLLANTI O COLLEGATE AVENTI FINALITÀ COMMERCIALI, DI RICERCHE DI MERCATO, MARKETING, GESTIONALI, DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI OVVERO PUÒ ESSERE DATA A QUESTE SOCIETÀ POSSIBILITÀ DI ACCESSO AI PREDETTI ARCHIVI. IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PREDETTI, L’ACQUIRENTE POTRÀ ESERCITARE I DIRITTI INDICATI DALL’ART. 7 D.LGS. 196/03 ED IL IMILANI HA L’OBBLIGO DI COMUNICARE SENZA RITARDO QUANTO RICHIESTO AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLO. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È IL IMILANI NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE. I DATI POSSONO ESSERE TRATTATI PRESSO LA SEDE DELLA DITTA O PRESSO GLI STUDI DI CONSULENZA FISCALE, NONCHÉ PRESSO EVENTUALI ALTRI PROFESSIONISTI, AI QUALI È STATO CONFERITO IL MANDATO PER L’ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ E QUANT’ALTRO DI COMPETENZA.